Indicazioni per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2021-2022 – Disposizioni normative/legislative e aggiornamenti

Con la presente comunicazione, si condividono con il personale in indirizzo le disposizioni normative e gli aggiornamenti emanati dal Ministero dell’Istruzione per l’avvio delle attività didattiche, educative e formative per l’anno scolastico 2021/2022:

  • PIANO SCUOLA 2021/2022: https://tinyurl.com/6nbce38d ;
  • D.M. n. 257 del 6 agosto 2021: https://tinyurl.com/5f7nmkuv – Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
  • D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:
    • le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza;
    • è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa; permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
    • è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
    • dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass);
    • per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.
  • PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO IN SICUREZZA dell’a.s.2021/2022: https://tinyurl.com/4yvnscxb
  • PARERE TECNICO del MPI n.1237 del 13 agosto 2021 avente per Oggetto: Decreto- legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e sull’attuazione della “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza.

SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO
All’articolo 1, il DL 111/21 definisce la priorità del governo sullo svolgimento dell’anno scolastico, ribadendo l’importanza educativa della scuola in presenza.

MISURE DI SICUREZZA E STATO DI EMERGENZA
L’articolo 2 del decreto ribadisce le ormai consolidate misure di sicurezza fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l’eccezione per i soggetti con patologie o disabilità e per le attività sportive; divieto di accedere ai locali scolastici con temperatura corporea superiore a 37,5°. Infine, è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

CONTAGIO A SCUOLA E GESTIONE DEI FOCOLAI
Il comma 3 dello stesso articolo richiama le precedenti linee guida da adottare in casi di contagio a scuola e di gestione dei focolai. Si evidenzia che deroghe possono essere fatte in presenza di alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale o che abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA
Attraverso il comma 5 si riconferma la validità di indicazioni già note, l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e si richiamano i protocolli sottoscritti nei diversi comparti e luoghi di lavoro.

Si precisa altresì che:
1. salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dall’1 settembre 2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra.

Qualora il personale dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni:

  • non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né accedere a scuola;
  • risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico economico;
  • è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 e all’avvio del procedimento disciplinare;
  • a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

  1. per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
  2. Per scaricare il proprio GP consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home

Si ricorda che i l GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l ‘emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.

  • Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda alla nota ufficiale del Ministero del 18 agosto 2021 : “Al fine di realizzare le migliori condizioni per / ‘erogazione del servizio nell ‘a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero dell’Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare / ‘emergenza sanitaria e garantisce il costante supporto amministrativo contabile alle istituzioni scolastiche. Si precisa che parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica” (cfr.

Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).

  • Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (in formato anche cartaceo) e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
  • la verifica del GP è obbligatoriamente posta a carico del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dal parere tecnico sul decreto del 6 agosto 2021 e sull’attuazione del green pass “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …”(articolo 9- ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio”.

Si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QRCODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Si ricorda che al momento dell’ingresso a scuola, il primo settembre, oltre alla verifica del GP, sarà misurata la temperatura corporea e ciascun dipendente dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione per il rientro a scuola.

il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo

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