IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO – Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) ;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975)
- VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. – ART. 7;
- VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 – Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);
- VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità – “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- VISTO il Decreto Ministero della Salute – Circolare 17 dicembre 2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- VISTI gli Atti di Intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07. 03 e del 16.12.04;
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016 (ddl Green economy) contenente nuove restrizioni al divieto di fumo,
- PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;
- CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’Istituto su due sedi ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;
- RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. 5 (cinque) funzionari, dipendenti di questo Istituto debitamente incaricati;
D E T E R M I N A
di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto:
- Prof.ssa Crapis Maria Grazia – Piano terra
- Prof. Bellotti Alfredo – Piano palestre e laboratori
- Prof. Falivena Marco – Piano presidenza
- Prof.ssa Cafarelli Ester – Piano secondo
- Prof. Frallicciardi Paolo – Sede Pontecagnano Faiano
In caso di assenza di uno dei funzionari incaricati il personale tutto docente e non docente è parimenti autorizzato a sostituirlo.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate
DISPONE
l’osservanza del divieto di fumo – compreso il fumo di sigarette elettroniche – in tutti i locali degli edifici scolastici e in tutte le aree all’aperto di pertinenza del Liceo Tasso sede Salerno e sede di Pontecagnano Faiano.
Le norme previste dal decreto legislativo tabacchi che recepisce la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e introduce norme più severe per i fumatori di sigarette, hanno l’obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio. Viene sancito il divieto di fumare all’aperto nei pressi di scuole, ospedali, università nonché la comminazione di multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette. Inoltre, nel ddl sulla Green economy, all’articolo 40 sui «Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni» si legge che «E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi».
Si rammenta che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, già statuisce testualmente, all’Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:
- All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
- E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:
-
- di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell’Istituto;
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto.
I docenti coordinatori di classe daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al dirigente con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.
Si rammenta agli studenti che:
– durante le ore di lezione è non consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;
La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal dirigente e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del regolamento di Istituto.
Si confida nell’elevato senso di responsabilità di tutti i membri di questa comunità scolastica.
il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo